Se le offerte fatte da imprese israeliane sono tali da pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.
Testo vigente dal 23 aprile 1977
