Se le offerte fatte da imprese svizzere sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
