[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, qui di seguito denominati «Parti Contraenti», Rilevando che i rapporti in materia di estradizione sono attualmente regolati dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873, Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio, Considerando che, a tal fine, e' necessario abrogare la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873, sostituendola con un trattato recante previsioni piu' aggiornate e complete, Ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,
[3]Hanno stabilito quanto segue:
[4]Articolo 1
[5]Obbligo di estradare
[6]Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna a consegnare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva ad una pena privativa della liberta', imposta dalle autorita' giudiziarie dell'altra parte come conseguenza di un reato.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
