[1]Articolo XI

[2]Qualora sorga una controversia fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti debbono in primo luogo, cercare di comporta mediante le consultazioni dirette previste nell'articolo VII. 2. Se le Parti Contraenti non riescono a conseguire un accordo mediante le suddette consultazioni, a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un Tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o Ente, b) se non sono d'accordo su cio' o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un Tribunale arbitrale, non riescono a mettersi d'accordo sulla sua composizione, l'una o l'altra Parte Contraente puo' sottoporre la controversia, per la sua soluzione, a qualsiasi Tribunale competente a decidere che sia costituito in futuro in seno all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale o, in mancanza di tale Tribunale, al Consiglio della detta Organizzazione o, se non sia possibile sottoporre la questione a tale Consiglio, alla Corte Internazionale di Giustizia. 3. Le Parti Contraenti s'impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione presa in base al paragrafo 2 di questo articolo. 4. Se e fino a quando l'una o l'altra delle Parti Contraenti, o una impresa designata dall'una o dall'altra Parte Contraente, non si uniformi alle decisioni prese in base a quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, sospendere o revocare alla Parte Contraente inadempiente a alla impresa designata da detta Parte Contraente, qualsiasi diritto o privilegio concesso ai sensi del presente Accordo.

Testo vigente dal 31 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1500~artxi · fonte su Normattiva