[1]Articolo X

[2]Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura, ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, fra cui il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli "standards" di velocita' e la sistemazione di cabina) e, ove ritenuto opportuno, prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformita delle seguenti disposizioni di questo articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 di questo articolo debbono essere concordate - per ognuna delle rotte specificate - fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese di trasporto aereo operanti sull'intera rotta o su parte di essa.), tenendo presente le relative tariffe adottate dall'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale. Le tariffe cosi' concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di ambedue le Parti Contraenti. 3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una qualsiasi tariffa o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa. 4. Qualora le Autorita' Aeronautiche non concordino nell'approvazione d'una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione d'una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto dal paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformita' delle disposizioni dell'art. 11 del presente Accordo. 5. a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le Autorita' Aeronautiche dell'una o dell'Altra Parte Contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente Accordo.

  • b)Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni di questo articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni di questo articolo.

Testo vigente dal 31 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1500~artx · fonte su Normattiva