[1]' di transito

[2]1. La liberta' di transito sara' assicurata in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione per i trasporti in transito ed i mezzi di trasporto. Fatte salve le altre disposizioni della presente Convenzione, le misure di regolamentazione e di esecuzione adottate dagli Stati Contraenti, per quanto attiene ai trasporti effettuati attraverso il loro territorio, faciliteranno i trasporti in transito sulle strade in uso e reciprocamente accettabili per il transito agli Stati Contraenti in questione. Compatibilmente con le disposizioni della presente Convenzione non verra' fatta alcuna discriminazione basata sul luogo di origine, provenienza, entrata, uscita o destinazione, o su qualsiasi circostanza relativa alla proprieta' delle merci o alla proprieta', al luogo di immatricolazione o alla bandiera delle navi, battelli, veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto utilizzati. 2. Le norme relative all'utilizzazione dei mezzi di trasporto, allorche' questi ultimi attraversano una parte o l'intero territorio di un altro Stato Contraente, saranno fissate di comune accordo fra gli Stati Contraenti interessati, tenendo conto delle Convenzioni internazionali multilaterali delle quali tali Stati sono parti. 3. Ogni Stato Contraente autorizzera', in conformita' alle proprie leggi, norme e regolamenti, il passaggio attraverso il proprio territorio o l'accesso ad esso alle persone i cui spostamenti sono necessari per i trasporti in transito. 4. Gli Stati Contraenti autorizzeranno il passaggio dei trasporti in transito attraverso le loro acque territoriali in conformita' dei principi di diritto internazionale consuetudinario o delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali che possano essere applicate, nonche' dei propri regolamenti interni.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art2 · fonte su Normattiva