: Tutte le facilitazioni saranno accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei films realizzati in coproduzione ai sensi del presente Accordo, come pure l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti films, nonche' per i trasferimenti valutari relativi al pagamento del materiale e delle prestazioni. Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza degli accordi vigenti tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;151~accordo-art13 · fonte su Normattiva