: Nell'ambito della legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei films dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti. Ciascun contraente facilitera' ed incoraggera' nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese. I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei films saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
