: Le Autorita' competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'interscambio dei films ed in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi. Le stesse Autorita' concorderanno le norme di procedura per l'esecuzione del presente Accordo. Tali norme verranno formalizzate mediante intese tecniche tra le stesse.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;151~accordo-art15 · fonte su Normattiva