Le Autorita' competenti dei due Paesi fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano la cinematografia in Italia e delle leggi similari in Cile. Il progetto di film che sara' beneficiario del presente Accordo di Coproduzione dovra' essere presentato, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. Le Autorita' competenti dei due Paesi si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo.

Testo vigente dal 15 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;90~accordo-art16 · fonte su Normattiva