[1]Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati "le Parti", decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione nel campo della cinematografia tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, consapevoli del contributo che la coproduzione cinematografica apporta allo sviluppo dell'industria cinematografica, cosi' come al rafforzamento delle relazioni economiche e culturali tra i due Paesi, confermando la loro intenzione di contribuire in tutti i modi alla produzione e alla distribuzione dei film di ciascuna delle Parti, conformemente alla legislazione ed agli impegni internazionali di ambedue i Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I termini utilizzati nel presente Accordo devono intendersi come segue: "film" - opera audiovisiva di fiction, di animazione e i documentari di qualsiasi durata, realizzati su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo. Un film e' realizzato in conformita' alle norme sulla produzione cinematografica, vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa; "produttore" - persona fisica o persona giuridica registrata secondo la procedura stabilita sul territorio di una delle Parti che assume l'iniziativa e la responsabilita' per il finanziamento e la produzione di un film ed e' titolare dei diritti per la sua distribuzione; "coproduttori" - produttori registrati secondo la procedura stabilita sul territorio di entrambe le Parti, vincolati da un contratto di produzione; "autorita' competenti" sono i competenti organi delle Parti: per la Repubblica Italiana - il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali per la Federazione Russa - il Ministero della Cultura della Federazione Russa

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257~accordo-art1 · fonte su Normattiva