Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu' elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.

Testo vigente dal 26 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;151~accordo-art8 · fonte su Normattiva