[1]Partecipazione e riprese
[2]1. I componenti del personale artistico e tecnico che partecipano alla coproduzione devono essere cittadini delle Parti o, relativamente alla Repubblica Italiana, cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. I soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Serbia possono partecipare, nel rispetto della normativa ivi vigente. 2. Qualora la coproduzione lo richieda, in casi eccezionali, le Autorita' competenti delle Parti possono autorizzare di comune accordo la partecipazione di personale artistico e tecnico che non rientri nelle condizioni previste al comma 1. 3. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate nel territorio dei paesi coproduttori. 4. In casi eccezionali, se la sceneggiatura lo richiede, le Autorita' competenti delle Parti possono autorizzare di comune accordo le riprese in un ambiente naturale o in un interno dal vero nel territorio di un altro Paese.
Testo vigente dal 27 maggio 2024
