[1]Dumping e sovvenzioni
[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 41. 2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
