[1]Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca
[2]1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie. 2. Qualora le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 raggiungano cumulativamente il 115% in volume della media dei tre anni civili precedenti, la Serbia e la Comunita' avviano consultazioni, entro cinque giorni lavorativi, onde analizzare e valutare la struttura degli scambi di questi prodotti nella Comunita' e trovare, all'occorrenza, soluzioni adeguate per evitare distorsioni commerciali delle importazioni dei prodotti stessi nella Comunita'. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora durante un anno civile le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 aumentino cumulativamente di oltre il 30% in volume rispetto alle media dei tre anni civili precedenti, la Comunita' puo' sospendere il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti causa dell'aumento. Se viene decisa la sospensione del trattamento preferenziale, la Comunita' notifica entro cinque giorni lavorativi la misura al comitato di stabilizzazione e di associazione e avvia consultazioni con la Serbia per stabilire misure volte a evitare distorsioni commerciali negli scambi dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3. La Comunita' ripristina il trattamento preferenziale non appena la distorsione commerciale viene risolta mediante l'applicazione effettiva delle misure concordate o per effetto di qualsiasi altra misura adeguata adottata dalle Parti. Le disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 3-6, si applicano, mutatis mutandis, agli interventi contemplati dal presente paragrafo. 3. Le Parti riesaminano il funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di adeguare opportunamente il meccanismo di cui al paragrafo 2.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
