[1]Agevolazioni

[2]Le Parti agevolano l'importazione e l'esportazione del materiale necessario per la realizzazione delle opere coprodotte. Ciascuna Parte, all'interno del proprio territorio, agevola la circolazione e la permanenza del personale artistico e tecnico impegnato nelle coproduzioni.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;65~accordo-art8 · fonte su Normattiva