[1]Informazioni e consulenza tecnica

[2]Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio puo' ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-7-art12 · fonte su Normattiva