[1]Gestione del traffico aereo
[2]1. Le parti contraenti sono d'accordo a cooperare strettamente nel settore della gestione del traffico aereo al fine di estendere il "cielo unico europeo" a Israele e rafforzare cosi' la sicurezza e l'efficacia complessiva in materia di traffico aereo generale, ottimizzare la capacita' e ridurre al minimo i ritardi. A tal fine Israele partecipa come osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico europeo. Tale processo di cooperazione e' soggetto al monitoraggio del comitato misto. 2. Al fine di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo nei rispettivi territori:
- a)Israele adotta le misure necessarie ad adeguare le sue strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico europeo, in particolare istituendo un organismo nazionale di controllo indipendente, almeno a livello funzionale, dai prestatori di servizi di navigazione aerea; e
- b)l'Unione europea associa Israele alle pertinenti iniziative di carattere operativo nei settori dei servizi di navigazione aerea, spazio aereo e interoperabilita' cui ha dato origine il cielo unico europeo, in particolare mediante un adeguato coordinamento di SESAR. 3. a) Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il rispetto degli standard minimi e dei requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte B, sezione A, come indicato nell'allegato VI.
- b)Le parti contraenti si impegnano a operare in conformita' delle disposizioni e dei requisiti regolamentari dell'Unione europea in materia di trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte B, sezione B, come indicato nell'allegato VI.
Testo vigente dal 20 ottobre 2017
