[1]Trasporti
[2]1. Le parti perseguono la cooperazione intensificando gli scambi di informazioni e il dialogo sulle politiche e sulle prassi nel settore dei trasporti e in altri ambiti di reciproco interesse in relazione a tutti i modi di trasporto e coordinano, ove opportuno, le loro posizioni nei consessi internazionali che si occupano di trasporti. 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda i seguenti settori:
- a)aviazione (sicurezza aerea, gestione del traffico aereo, altre normative pertinenti ecc.) al fine di agevolare relazioni piu' ampie e reciprocamente vantaggiose in materia di trasporto aereo, anche perseguendo, ove opportuno, la cooperazione tecnica e normativa e altri accordi basati sul consenso e sull'interesse reciproco;
- b)trasporto marittimo; e
- c)trasporto ferroviario.
Testo vigente dal 11 agosto 2022
