Art. 11 (Allegato)
[1]Riestradizione ad uno Stato Terzo
[2]Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte Richiesta la Parte Richiedente non potra' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta potra' richiedere la presentazione dei documenti ed delle informazioni indicati all'Articolo 7. In nessun caso si estradera' la persona ad uno Stato terzo rispetto al quale la Parte Richiesta gli abbia concesso asilo polilico, rifugio o altra forma di protezione internazionale.
Testo vigente dal 20 dicembre 2019
