Le Alte Parti contraenti si impegnano a esaminare e regolare di comune accordo il riconoscimento reciproco di titoli di studio secondari di ogni ordine e grado, previsti dai propri ordinamenti scolastici, anche allo scopo di consentire ai rispettivi studenti il proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e l'ammissione alle Universita' e agli Istituti di istruzione superiore. Le Alte Parti contraenti esamineranno anche la possibilita' di concordare il riconoscimento dei titoli universitari conseguiti mediante corsi regolari di studio e la validita' dei certificati relativi agli esami gia' sostenuti, per il proseguimento degli studi presso le Universita' dell'altro Paese. A tal fine verranno stabilite speciali tabelle di equiparazione dei titoli universitari.

Testo vigente dal 26 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1510~art5 · fonte su Normattiva