Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorira' la creazione di cattedre, di lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura, arte, storia e archeologia, dell'altro Paese, nelle Universita', negli Istituti superiori e negli Istituti di istruzione secondaria esistenti nel proprio territorio. Il Governo italiano favorira', nell'ambito dell'insegnamento universitario, lo studio della letteratura e dell'arte colombiane, con riguardo particolare alla civilta' precolombiana. Il Governo colombiano facilitera' lo studio della lingua italiana negli Istituti statali di insegnamento secondaria e riconoscera', nei programmi di esame, la validita' dello studio della lingua italiana, a parita' con la lingua straniera piu' favorita, tra quelle previste nel medesimo tipo di insegnamento. Curera' altresi' di mantenere e sviluppare lo studio della lingua, della letteratura, della storia e dell'arte italiane nelle Universita' e negli Istituti superiori.
Testo vigente dal 26 gennaio 1966
