Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere i titoli di studio conseguiti presso le Istituzioni scolastiche di una Parte, legalmente riconosciute dalla Parte medesima e funzionanti nel territorio dell'altra Parte, purche' ci sia corrispondenza con i piani di studio e i programmi vigenti nelle scuole del Paese in cui dette Istituzioni hanno sede.
Testo vigente dal 26 gennaio 1966
