Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere i titoli di studio conseguiti presso le Istituzioni scolastiche di una Parte, legalmente riconosciute dalla Parte medesima e funzionanti nel territorio dell'altra Parte, purche' ci sia corrispondenza con i piani di studio e i programmi vigenti nelle scuole del Paese in cui dette Istituzioni hanno sede.

Testo vigente dal 26 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1510~art6 · fonte su Normattiva