Le Alte Parti contraenti si impegnano ad esaminare, in vista della sua regolamentazione, di comune accordo, e nello spirito delle rispettive legislazioni, il riconoscimento reciproco dei titoli di studio secondari di ogni ordine e grado previsti dai rispettivi ordinamenti scolastici, come gia' viene praticato per i diplomi di baccellierato argentino e quelli equipollenti italiani; e cio' anche ai fini del proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e dell'ammissione alle Universita' e agli altri Istituti di istruzione superiore. Si impegnano inoltre a riconoscere i certificati di studi parziali svoltisi in uno dei due Paesi ai fini del loro proseguimento nell'altra. Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a promuovere, in armonia con la propria legislazione, il riconoscimento dei titoli conseguiti al compimento di studi regolari presso Universita' ed Istituti superiori dell'altro Paese. Le Alte Parti contraenti si adopereranno inoltre affinche' le Universita' di ciascuno dei due Paesi riconoscano gli studi parziali compiuti nell'altro Paese, ed i relativi esami, ai fini del loro proseguimento.
Testo vigente dal 30 marzo 1963
