1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni circa la legislazione doganale e le procedure applicabili in quella Parte che riguardano le indagini condotte su di un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile su:
- a)modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale;
- b)nuove tecniche doganali di provata efficacia;
- c)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali;
- d)attuazione di azioni che potrebbero essere utili per prevenire violazioni, infrazioni doganali. 3. Le autorita' doganali delle Parti, nel rispetto della normativa nazionale, cercano di cooperare su:
- a)l'avvio, lo sviluppo o il miglioramento di programmi specifici di perfezionamento per il personale;
- b)la valutazione e l'esame di nuovi macchinari e procedure.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
