1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni circa la legislazione doganale e le procedure applicabili in quella Parte che riguardano le indagini condotte su di un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile su:

  • a)modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale;
  • b)nuove tecniche doganali di provata efficacia;
  • c)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali;
  • d)attuazione di azioni che potrebbero essere utili per prevenire violazioni, infrazioni doganali. 3. Le autorita' doganali delle Parti, nel rispetto della normativa nazionale, cercano di cooperare su:
  • a)l'avvio, lo sviluppo o il miglioramento di programmi specifici di perfezionamento per il personale;
  • b)la valutazione e l'esame di nuovi macchinari e procedure.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art7 · fonte su Normattiva