[1]sulla legislazione e le procedure doganali
[2]1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
- a)nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
- b)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Testo vigente dal 13 dicembre 2010
