[1]Seguiti della procedura d'inchiesta

[2]1. Il Comitato puo' invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che e' tenuto a presentare ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 11 del presente Protocollo. 2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 11, paragrafo 6, il Comitato puo', ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Testo vigente dal 25 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;152~protocollo-art12 · fonte su Normattiva