1. Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il trasferimento. Tutte le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo che non venga diversamente deciso dai due Stati. 2. Lo Stato di esecuzione non puo' in alcun caso reclamare il rimborso delle spese che ha sostenuto per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~convenzione-art18 · fonte su Normattiva