[1]di rifiuto
[2]Il trasferimento potra' essere rifiutato in particolare: 1. Se la persona condannata ha anche la cittadinanza dello Stato di condanna; 2. Se il reato consiste unicamente nella violazione di obblighi militari; 3. Se la persona condannata non ha pagato, nella misura ritenuta soddisfacente dallo Stato di condanna, le spese di giustizia, il risarcimento dei danni e interessi, le sanzioni pecuniarie, di qualsiasi natura, poste a suo carico.
Testo vigente dal 9 agosto 2016
