[1]di rifiuto

[2]Il trasferimento potra' essere rifiutato in particolare: 1. Se la persona condannata ha anche la cittadinanza dello Stato di condanna; 2. Se il reato consiste unicamente nella violazione di obblighi militari; 3. Se la persona condannata non ha pagato, nella misura ritenuta soddisfacente dallo Stato di condanna, le spese di giustizia, il risarcimento dei danni e interessi, le sanzioni pecuniarie, di qualsiasi natura, poste a suo carico.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~convenzione-art4 · fonte su Normattiva