Il presente Trattato si' applica solo se ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)la persona condannata e' cittadino dello Stato di esecuzione;
  • b)la sentenza e' definitiva;
  • c)alla data di ricevimento della richiesta, la persona condannata deve ancora scontare almeno un anno della condanna;
  • d)la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche e mentali - il suo rappresentante legale acconsente al trasferimento;
  • e)il reato per il quale la persona e' stata condannata dallo Stato di condanna costituisce reato anche per lo Stato di esecuzione;
  • f)la persona non e' stata condannata a morte, a meno che tale condanna non sia stata commutata, e
  • g)lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Testo vigente dal 31 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46~trattato-art3 · fonte su Normattiva