[1]dell'esecuzione
[2]1. Lo Stato di condanna informa quanto prima lo Stato di esecuzione di ogni decisione o di ogni atto processuale intervenuto sul proprio territorio che produca l'effetto di privare la condanna del suo carattere esecutivo. 2. Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione devono porre fine all'esecuzione della condanna non appena sono state informate di una tale decisione.
Testo vigente dal 9 agosto 2016
