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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:
[9]All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
[10]«Per agevolare la raccolta e la distribuzione della lana le organizzazioni economiche dei produttori hanno facolta' di raccogliere la lana per tenerla a disposizione dell'Autorita' militare, a norma dell'art. 1, per distribuirla secondo le norme dello stesso articolo, previo apprezzamento da parte delle Commissioni di cui all'art. 6».
[11]Il 1° comma dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
[12]«Il prezzo della lana (base lavata a fondo) e' ragguagliato, a seconda delle varie qualita', a quello medio dei vari tipi di lana quotati sui mercati, in base alle quotazioni correnti ai primi di aprile 1936. Il prezzo e' per merce imballata franco magazzino di consegna».
[13]All'art. 7 e' aggiunto il seguente comma:
[14]«Nei casi di consegna della lana da parte delle organizzazioni di cui al 2° comma dell'art. 3, il pagamento ai produttori di lana sara' fatto direttamente dalle organizzazioni stesse».
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 8 giugno 1936 - Anno XIV
[17]VITTORIO EMANUELE.
[18]Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni.
[19]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 19 agosto 1936 al 16 dicembre 2009
