Parti forniscono i mezzi, se possibile di valore equivalente, per la realizzazione della collaborazione nel campo giovanile in conformita' alle leggi dei rispettivi Stati. Le condizioni concrete degli scambi, compreso il totale dei mezzi stanziati a questo scopo nonche' le modalita' dell'assunzione delle spese relative all'invio ed all'accoglienza dei giovani, saranno definite nel corso del negoziato per i programmi di scambi giovanili in conformita' all'art. 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 1 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;153~accordo-art5 · fonte su Normattiva