Parti forniscono i mezzi, se possibile di valore equivalente, per la realizzazione della collaborazione nel campo giovanile in conformita' alle leggi dei rispettivi Stati. Le condizioni concrete degli scambi, compreso il totale dei mezzi stanziati a questo scopo nonche' le modalita' dell'assunzione delle spese relative all'invio ed all'accoglienza dei giovani, saranno definite nel corso del negoziato per i programmi di scambi giovanili in conformita' all'art. 6 del presente Accordo.
Testo vigente dal 1 luglio 2003
