[1]ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione in ambito giovanile

[2]II Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "le Parti", operando nello spirito delle intese conseguite nell'ambito dell'organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa, riferendosi all'articolo 10 del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994, perseguendo gli obiettivi tracciati dal Piano d'Azione nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, firmato a Roma il 10 febbraio 1998, conformemente all'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, Firmato a Roma il 10 febbraio 1998, impegnandosi a dare nuovo impulso agli scambi giovanili tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1 Conformemente alla legislazione interna del proprio Stato, ciascuna delle Parti incoraggia i rapporti di amicizia e gli scambi diretti giovanili di ogni tipo fra i due Paesi. Gli scambi si effettuano a livello nazionale e regionale sotto farma sia di gruppi sia di singoli individui, con la partecipazione di giovani e di persone impegnate nell'attivita' a favore dei giovani, indipendentemente dalla loro appartenenza sociale ed aderenza ad organizzazioni a carattere sociale.

Testo vigente dal 1 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;153~accordo-art1 · fonte su Normattiva