[1]Eccezioni agli articoli 5 e 6

[2]Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possono prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art8 · fonte su Normattiva