Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.
Testo vigente dal 30 aprile 1985
