1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento all'estero, senza indebiti ritardi ed in valuta convertibile, di quanto segue

  • a)capitale e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti;
  • b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici;
  • c)redditi derivanti da vendita totale o parziale o da liquidazione totale o parziale di un investimento;
  • d)fondi per restituzione di prestiti connessi ad un investimento e per corresponsione dei relativi interessi;
  • e)remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nei territorio dell'altra Parte Contraente, par l'ammontare e secondo le modalita' prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore. 2. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso questo sia piu' favorevole.

Testo vigente dal 1 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;154~accordo-art6 · fonte su Normattiva