Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998
Art. 6 (Accordo) — Rimpatrio di capitali, profitti e redditi
1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento all'estero, senza indebiti ritardi ed in valuta convertibile, di quanto segue
- a)capitale e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti;
- b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici;
- c)redditi derivanti da vendita totale o parziale o da liquidazione totale o parziale di un investimento;
- d)fondi per restituzione di prestiti connessi ad un investimento e per corresponsione dei relativi interessi;
- e)remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nei territorio dell'altra Parte Contraente, par l'ammontare e secondo le modalita' prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore. 2. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso questo sia piu' favorevole.
Testo vigente dal 1 luglio 2003
