[1]Controversie tra fornitori
[2]1. Qualora fra i fornitori delle reti o dei servizi di telecomunicazione insorga una controversia in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente capo, la competente autorita' di regolamentazione nazionale - su richiesta di una delle parti della controversia - emette nel piu' breve tempo possibile una decisione vincolante per risolvere la controversia. 2. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le competenti autorita' di regolamentazione nazionali coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
