[1]Controversie tra fornitori

[2]1. Qualora fra i fornitori delle reti o dei servizi di telecomunicazione insorga una controversia in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente capo, la competente autorita' di regolamentazione nazionale - su richiesta di una delle parti della controversia - emette nel piu' breve tempo possibile una decisione vincolante per risolvere la controversia. 2. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le competenti autorita' di regolamentazione nazionali coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art102 · fonte su Normattiva