[1]Trattamento dei dati

[2]1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del loro territorio, ai fini del loro trattamento se esso e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della liberta' individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art107 · fonte su Normattiva