[1]Cooperazione

[2]1. Le parti convengono sull'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacita' per agevolare l'attuazione degli impegni e conseguire gli obiettivi di cui al presente capo, in particolare per garantire l'efficacia e la correttezza delle politiche della concorrenza e dell'applicazione delle norme, soprattutto nel corso del periodo destinato al rafforzamento della fiducia di cui all'articolo 127. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:

  • a)il funzionamento efficiente delle autorita' garanti della concorrenza del CARIFORUM;
  • b)l'assistenza nell'elaborazione di orientamenti, manuali e, se necessario, di disposizioni legislative;
  • c)la messa a disposizione di esperti indipendenti;
  • d)l'erogazione di formazione a favore di personale chiave incaricato dell'attuazione e dell'applicazione della politica della concorrenza.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art130 · fonte su Normattiva