[1]Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
[2]La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che, nell'ambito dei procedimenti giudiziari intentati per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, comprese la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle circostanze particolari, compresa la pubblicita' a grande diffusione.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
