[1]Fiscalita'

[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo ne' di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta a che la parte CE o uno Stato del CARIFORUM firmatario, nell'applicare le pertinenti disposizioni della propria legislazione fiscale, distingua tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali. 2. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili. PARTE V

[3]DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art226 · fonte su Normattiva