[1]Cooperazione doganale e amministrativa

[2]1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo e dare efficace attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 29, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari:

  • a)si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
  • b)adottano iniziative congiunte in settori concordati;
  • c)definiscono, per quanto possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);
  • d)promuovono il coordinamento tra agenzie collegate. 2. Le parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni del protocollo II.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art30 · fonte su Normattiva