[1]Cooperazione doganale e amministrativa
[2]1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo e dare efficace attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 29, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari:
- a)si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
- b)adottano iniziative congiunte in settori concordati;
- c)definiscono, per quanto possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);
- d)promuovono il coordinamento tra agenzie collegate. 2. Le parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni del protocollo II.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
