[1]Scambio di informazioni e consultazioni

[2]1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e di consultarsi sulle questioni oggetto della presente sezione e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo mette a punto le modalita' per un dialogo costante sui temi di cui alla presente sezione. 2. Le parti invitano i privati e gli altri soggetti interessati a partecipare, se d'accordo e ove opportuno, a questo dialogo. 3. Le parti convengono inoltre che sarebbe utile un dialogo regolare sulla pubblicazione di consigli di viaggio.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art118 · fonte su Normattiva