[1]Trasparenza

[2]Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 235, paragrafo 3, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispondono tempestivamente a tutte le richieste di informazioni specifiche dell'altra parte relative a loro disposizioni di applicazione generale o ad accordi internazionali che riguardano il presente accordo o che incidono sul medesimo. Le parti provvedono inoltre a istituire uno o piu' centri di informazione in grado di fornire risposte specifiche alle richieste degli investitori e dei prestatori di servizi dell'altra parte su tutte queste questioni. I centri di informazione, elencati nell'allegato V, non sono necessariamente depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art86 · fonte su Normattiva