[1]Trasparenza
[2]Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 235, paragrafo 3, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispondono tempestivamente a tutte le richieste di informazioni specifiche dell'altra parte relative a loro disposizioni di applicazione generale o ad accordi internazionali che riguardano il presente accordo o che incidono sul medesimo. Le parti provvedono inoltre a istituire uno o piu' centri di informazione in grado di fornire risposte specifiche alle richieste degli investitori e dei prestatori di servizi dell'altra parte su tutte queste questioni. I centri di informazione, elencati nell'allegato V, non sono necessariamente depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
