[1]Modalita' della cooperazione

[2]Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 2 ed in conformita' alla legislazione nazionale vigente nei propri paesi, collaborano tramite:

  • a)lo scambio di informazioni sui reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, strutture e contatti, che rivestono un reciproco interesse;
  • b)lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
  • c)lo scambio di informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita';
  • d)lo scambio di informazioni su nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e la loro analisi;
  • e)l'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sottocopertura e di sorveglianza;
  • f)lo scambio di informazioni sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone attraverso le frontiere;
  • g)lo scambio di informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;
  • h)l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 4; e
  • i)lo scambio di altre informazioni che l'Autorita' Competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorita' dell'altra Parte.

Testo vigente dal 29 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;155~accordo-art3 · fonte su Normattiva