[1]Modalita' della cooperazione
[2]Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 2 ed in conformita' alla legislazione nazionale vigente nei propri paesi, collaborano tramite:
- a)lo scambio di informazioni sui reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, strutture e contatti, che rivestono un reciproco interesse;
- b)lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
- c)lo scambio di informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita';
- d)lo scambio di informazioni su nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e la loro analisi;
- e)l'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sottocopertura e di sorveglianza;
- f)lo scambio di informazioni sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone attraverso le frontiere;
- g)lo scambio di informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;
- h)l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 4; e
- i)lo scambio di altre informazioni che l'Autorita' Competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorita' dell'altra Parte.
Testo vigente dal 29 ottobre 2014
