[1]Riunioni e consultazioni
[2]1. Al fine dell'attuazione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni per valutare i progressi ottenuti nell'ambito del presente Accordo, nonche' discutere e migliorare la cooperazione. 2. Le riunioni si svolgono, alternativamente, in Italia e in Colombia.
Testo vigente dal 19 dicembre 2017
