[1]Riunioni e consultazioni

[2]1. Al fine dell'attuazione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni per valutare i progressi ottenuti nell'ambito del presente Accordo, nonche' discutere e migliorare la cooperazione. 2. Le riunioni si svolgono, alternativamente, in Italia e in Colombia.

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;187~allegato-art8 · fonte su Normattiva