1. Nessun membro dell'equipaggio di eta' inferiore ai sedici anni potra' effettuare turni di notte. 2. Ai fini del presente articolo, per "notte" si intendono almeno nove ore consecutive comprese in un lasso di tempo che va da prima di mezzanotte a dopo mezzanotte, cosi' come fissato dalla legge nazionale o dai contratti collettivi.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art20 · fonte su Normattiva