Art. 12 (Convenzione 132)
Qualsiasi accordo relativo alla rinuncia al diritto al congedo minimo annuale pagato previsto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente convenzione, o relativo alla rinuncia a detto congedo mediante una indennita', o in qualsiasi altro modo, deve, secondo le condizioni nazionali, essere nullo di pieno diritto, o vietato.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
