1. La parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell'articolo 8 della presente convenzione dovra' essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell'anno che da' diritto al congedo. 2. Ogni parte di congedo annuale che superi un minimo stabilito potra', con il consenso della persona impiegata interessata, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre i limiti indicati al paragrafo I del presente articolo. 3. Il minimo di congedo che non potra' essere soggetto a tale rinvio e il periodo limitato suscettibile di rinvio saranno stabiliti dalle autorita' competenti, previa consultazione delle organizzazioni interessate degli imprenditori e dei lavoratori, sia mediante trattative collettive, sia con qualsiasi altra modalita' conforme alla pratica nazionale e che appaia adeguata, tenuto conto delle condizioni specifiche di ciascun paese.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art9 · fonte su Normattiva